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Testo unico delle leggi elettorali

Titolo II: Elettorato
Capo I
  • Art. 5

    L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione comunale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni [*]

    .

    legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recava norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali. Il testo oggi in vigore è il D.P.R. 28 marzo 1967, n. 223.